Modulistica Esoneri CFP anno 2016 | Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno

Modulistica Esoneri CFP anno 2016

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Per tutte le tipologie di esonero le istanze devono essere presentate entro il 31 gennaio dell’anno solare successivo a quello di inizio periodo esonero.
Il periodo di esonero deve consistere in un numero intero di mesi ed esclude il giorno di fine periodo (esempio: un esonero di 3 mesi che inizia il 10/01/16 terminerà il 09/04/16 incluso).
Nel caso di esoneri che si estendono su due annualità consecutive (esempio: inizio 12 giugno 2015 e fine 11 giugno 2016) i 2,5 CFP previsti per singolo mese saranno attribuiti solo per i mesi con un numero di giorni di esonero superiore a 15.
Non è possibile chiedere la revoca di un esonero già concesso.

Esonero per maternità o paternità:
• L’esonero per paternità/maternità può essere richiesto una sola volta per singolo figlio ed essere inferiore a 12 mesi, l’esonero   deve avere in ogni caso una durata multipla di mesi interi ed escludere il giorno di fine periodo (esempio: un esonero di 3 mesi che inizia 10/01/16 terminerà il 09/04/16 incluso).
• L’esonero per singolo figlio non è frazionabile in più periodi ad eccezione del caso di entrambi i genitori iscritti all’ALBO. In tal caso il periodo può essere frazionato una sola volta e i due periodi possono non essere continuativi.
• Nel caso di adozione, l’esonero è concesso per massimo 12 mesi da svolgersi entro i primi due anni dalla data di adozione, indipendentemente dall’età del bambino.

Esonero per malattia o infortunio:
•    I professionisti che, per motivi di grave malattia o infortunio, si trovano in una situazione inconciliabile con la partecipazione ad eventi formativi, possono a richiesta ottenere una proporzionale riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell’anno solare, nella misura di 2,5 crediti per ogni mese.
•    Tali esenzioni sono applicabili solo per periodi di malattia/infortunio uguali o superiori a 60 giorni, per un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabile una sola volta.
•    Periodi di esenzione superiori a 12 mesi possono essere concessi solo se coincidenti con eguali periodi di astensione dal lavoro/professione. In tal caso sarà cura del professionista auto dichiarare che nel periodo in oggetto non esercita la professione.

Esonero per malattia cronica grave o assistenza persone con malattia cronica grave:
•    L’esonero è concesso senza una scadenza, e si intende automaticamente rinnovato all’inizio di ogni anno fino a richiesta di revoca da parte del professionista. Il numero di crediti da dedurre ogni anno è indipendente dalla data di concessione dell’esonero. La procedura di rinnovo è gestita in automatico della piattaforma www.formazionecni.it.
•    Assistenza a persone con grave malattia cronica: l’esonero è concesso anche per l’assistenza al coniuge. In caso di assistenza a genitori è concesso solo se il genitore risulta essere convivente con il professionista, da comprovare con autocertificazione o stato di famiglia.

Esonero per lavoro all’estero
•    La richiesta di esonero per lavoro all’estero deve essere inoltrata alla fine del periodo di permanenza all’estero.
•    Nel caso di esoneri che si estendono su due annualità consecutive (esempio: inizio 12 novembre 2015 e fine 11 maggio 2016) devono essere presentate due istanze. Nel caso in cui il periodo relativo alla prima parte (periodo che termina al 31 dicembre) risultasse essere inferiore ai sei mesi, è consentito concedere l’esonero a condizione che entro il 31 dicembre dell’anno successivo il professionista inoltri richiesta di esonero per un periodo pari ad almeno il numero di mesi restanti per raggiungere il minimo previsto. In caso di assenza di tale richiesta l’esonero concesso sarà revocato in automatico dall’anagrafe nazionale dei crediti.
•    Nel caso in cui il professionista richieda un esonero superiore ai 12 mesi già concessi in precedenza, questo può essere riconosciuto solo a condizione che il professionista autodichiari di non aver svolto, per il periodo richiesto, attività professionale in Italia.

Esonero per Cassa integrazione/ Mobilità
•    I dipendenti di aziende private che si trovano in Mobilità/Cassa integrazione per un periodo non inferiore a 6 mesi nel corso di un anno solare possono richiedere di essere parzialmente esonerati dall’obbligo formativo a condizione che nel periodo suddetto non svolgano alcuna attività professionale connessa con l’obbligo della formazione continua.
•    L’esonero concesso è pari a 2,5 CFP / mese.

Per scaricare la modulistica cliccare qui.

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