Norme sulla professione | Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno

Norme sulla professione

Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti – Legge 24 giugno 1923, n. 1395

Art. 1
Il titolo di ingegnere [1] e quello di architetto [2], spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli, salva la disposizione dell’art. 12 (art. 60, 61 reg. prof.) [3].

Art. 2
Sono istituiti l’Ordine degli ingegneri e l’Ordine degli architetti in ogni provincia e ciascun ordine ha il proprio albo degli iscritti (art. 1 e 2 reg. prof.) [4].

Per ciascun iscritto nell’albo sarà indicato il titolo in base al quale è fatta l’iscrizione.

Art. 3
Sono iscritti nell’albo coloro ai quali spetta il titolo di cui all’art. 1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all’art. 28 della legge 8 giugno 1874, n. 1938 (art. 7 reg. prof.) [5].

Potranno essere iscritti nell’albo [6] anche gli ufficiali generali e superiori dell’arma del genio che siano abilitati all’esercizio della professione a senso del R.D. n. 485 in data 6 settembre 1902 [7].

Art. 4
Le perizie e gli altri incarichi relativi all’oggetto della professione d’ingegnere e di architetto sono dall’autorità giudiziaria conferiti agli iscritti nell’albo.

Le pubbliche amministrazioni, quando debbono valersi dell’opera di ingegneri o architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti nell’albo [8].

Art. 5
Le funzioni relative alla custodia dell’albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell’Ordine, a termini dell’art. 1 del R.D.L. 24 gennaio 1924, n. 103. [9].

Gli iscritti nell’albo eleggono il proprio Consiglio dell’Ordine (art. 29 e seg. e 37 reg. prof.), che esercita le seguenti attribuzioni [10]:

proceda alla formazione (art. 2 e seg. reg. prof.) e alla revisione (art. 22 reg. prof.) e pubblicazione dell’albo, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni (art. 23 reg. prof.);

provvede all’amministrazione dei beni spettanti all’ordine e propone all’approvazione dell’assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo; può entro i limiti strettamene necessari a coprire le spese dell’ordine, stabilire una tassa annuale, una tassa per l’iscrizione nel registro dei praticanti e per l’iscrizione nell’albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari. Ferma rimanendo l’efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli sopra previsti e quello del contributo per le spese di funzionamento del Consiglio nazionale, può essere imposto o riscosso per l’esercizio della professione a carico degli iscritti nell’albo (art. 18, 37 e 50 reg. prof.)[11];

dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;

vigila alla tutela dell’esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell’Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui agli iscritti si rendessero colpevoli nell’esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli articoli 26 27, 28 e 30 della legge 8 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili [12].

Art. 6
Contro le decisioni dei Consigli degli Ordini, così degli ingegneri, come degli architetti, è dato ricorso ai Consigli nazionali [13] di cui all’art. 14 del regolamento approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, giusta le norme in esso stabilite [14].

Art. 7
Le norme relative alla determinazione dell’oggetto e dei limiti delle due professioni, alla composizione e funzionamento del Consiglio dell’Ordine, alla formazione e annuale revisione dell’albo e per le impugnative contro provvedimenti disciplinari, nonché quelle di coordinamento con le disposizioni vigenti nelle nuove province, e tutte le altre per l’attuazione della presente legge e di coordinamento, saranno emanate con regolamento, sulla proposta dei Ministri della giustizia, dell’interno, della istruzione e dei lavori pubblici, udito il parere di una Commissione di nove componenti, da nominare con decreto reale, su proposta del Ministro della giustizia d’accordo con gli altri ministri interessati. Cinque di tali componenti saranno scelti tra coloro che posseggono i requisiti per l’iscrizione nell’Albo.

Saranno pure formati in ogni provincia dalle autorità indicate all’art. II albi speciali per i periti agrimensori (geometri) e per le altre categorie dei periti tecnici.

Potranno essere iscritti in tali albi coloro ai quali spetti il relativo titolo professionale rilasciato da scuole Regie pareggiate o parificate.

Con apposito regolamento sulla proposta dei ministri dell’interno, della giustizia, dell’istruzione e dei lavori pubblici, udito il parere della stessa Commissione di cui alla prima parte del presente articolo, alla quale saranno aggiunti due rappresentanti della categoria interessata, saranno emanate le norme per la formazione degli albi speciali, la costituzione, il funzionamento e le attribuzioni dei relativi Collegi, la determinazione dell’oggetto e dei limiti dell’esercizio professionale e le disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione.

Disposizioni transitorie

Art. 8
Ferma la condizione di cui all’art. 3, possono essere iscritti nell’albo pur non possedendo il requisito di cui all’art. 1, coloro i quali, anteriormente alla pubblicazione della presente; siano stati abilitati all’esercizio della professione dalle disposizioni vigenti [15].

Art. 9
[16] Possono essere iscritti nell’albo coloro i quali, entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento, dimostrino di avere esercitato lodevolmente per dieci anni la professione d’ingegnere o di architetto e di avere cultura sufficiente per il detto esercizio.

Sui titoli presentati giudicheranno due apposite Commissioni, nominate dal Ministro della istruzione, composte ciascuna di sette membri, quattro scelti tra i docenti negli istituti superiori e fra i liberi professionisti delle rispettive professioni.

A ciascuna di dette Commissioni saranno aggregati inoltre, con voto consultivo, altri due liberi professionisti appartenenti alla categoria e alla regione cui appartengono i singoli aspiranti.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni saranno sostenute dall’Erario. Ciascun candidato dovrà pagare una tassa di lire 500 secondo le norme da stabilire per regolamento.

Art. 10
[17] Entro il 31 dicembre 1926 coloro che, possedendo la licenza di professore di disegno architettonico conseguita da una Accademia o Istituto di Belle Arti nel Regno, abbiano esercitato lodevolmente per cinque anni la professione di architetto, potranno essere iscritti nell’albo come architetti.

Il giudizio sul lodevole esercizio è dato dalla Commissione di cui all’articolo precedente.

Art. 11
Entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento, nel capoluogo di ogni provincia, il Presidente della Corte di Appello o, nelle province dove non è sede di Corte di Appello, il Presidente del Tribunale avente giurisdizione sul capoluogo, procede alla formazione dell’albo [18].

Art. 12
Agli iscritti nell’albo a norma degli articoli 8, 9 e 10 spetta rispettivamente il titolo di architetto o di abilitato all’esercizio della professione di ingegnere.

Approvazione del Regolamento per le professioni di Ingegnere e di Architetto – R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537

Capo 1 – Dell’Albo

Art. 1
In ogni provincia è costituito l’Ordine degli ingegneri e l’Ordine degli architetti, aventi sede nel Comune capoluogo (art. 2 legge) [19].

Art. 2
Ogni Ordine provvede alla formazione del proprio albo.

Quando gli iscritti nell’albo non raggiungono il numero di 25, essi saranno iscritti nell’albo di un capoluogo vicino, che sarà determinato dal Primo Presidente della Corte di Appello.

[20] Quando gli architetti iscritti negli albi delle province comprese in un distretto di Corte di Appello non raggiungano nel complesso il numero di 25, essi saranno iscritti in altro albo costituito in un capoluogo di provincia appartenente ad una Corte di Appello vicina, che verrà determinato con decreto dei Ministro per la giustizia.

Con analogo provvedimento possono riunirsi in unico albo, nella sede che verrà stabilita, gli iscritti nei distretti di più Corti di Appello, in ciascuna delle quali non si raggiunga Il numero minimo di iscrizioni richiesto.

La stessa disposizione si applica agli ingegneri.

Art. 3
L’albo conterrà per ogni singolo iscritto: il cognome ed il nome, la paternità, la residenza (art 2).

La iscrizione nell’albo ha luogo per ordine alfabetico. Accanto ad ogni nome saranno annotate la data e la natura del titolo che abilita all’esercizio della professione con eventuale indicazione dell’autorità da cui il titolo stesso fu rilasciato, nonché la data dell’iscrizione.

Chi si trova iscritto nell’albo deve comunicare al Consiglio dell’Ordine, mediante lettera raccomandata, l’eventuale cambiamento di residenza.

Art. 4
Gli ingegneri ed architetti non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti. (art. 2, 3)[21].

Per essre iscritto nell’albo occorre aver superato l’esame di Stato per l’esercizio della professione di ingegnere e di quella di architetto, ai sensi del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909 (2), salve le disposizioni dell’art. 60 del presente regolamento (articoli 5, 7) [22].

Potranno essere iscritti nell’albo, [23] a termini dell’art. 3, capoverso, della legge 24 giugno 1923, n. 1395, anche gli ufficiali generali e superiori dell’arma del genio che siano abilitati all’esercizio della professione, ai sensi del R.D. 6 settembre 1902, n. 485 [24].

Art. 5
Per esercitare in tutto il territorio della Repubblica e delle Colonie le professioni di ingegnere e di architetto è necessario aver superato l’esame di Stato, a norma del R. Decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 [25] – ferme restando le disposizioni transitorie della legge 24 giugno 1923 e 1395 del presente regolamento (art. 4).

Soltanto però agli iscritti nell’Albo possano conferirsi le perizie e gli incarichi di cui all’art 4 della detta legge 24 giugno 1923 n. 1395, salva in ogni caso l’eccezione preveduta nel capoverso ultimo dello stesso articolo 4 e nell’articolo 56 del presente regolamento.

Art. 6
Non si può essere iscritti nell’albo se non in seguito a domanda firmata dal richiedente (art. 7).

Art. 7
La domanda di iscrizione nell’albo deve essere presentata alla presidenza dell’Ordine (art. 6), redatta in carta da bollo da L. 100 [26] e munita dei seguenti documenti (art. 3 legge):

a) certificato, di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana, o il certificato dello Stato avente trattamento di reciprocità con l’Italia [27];

c) certificato di residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;

e) certificato di aver conseguito l’approvazione nell’esame di Stato [28], ai sensi dell’art. 4, prima parte, del presente regolamento e salve le disposizioni del successivo articolo 60;

f) dichiarazione di non essere iscritto né di aver domandato l’iscrizione in altro albo d’ingegnere o di architetto.

Non può essere iscritto nell’albo, chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia incorso in alcuna delle condanne di cui all’art. 28, prima parte della legge 8 giugno 1874 n. 1938 [29], sull’esercizio della professione di avvocato e procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del Codice di procedura penale.

[30] Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali e, se iscritti, debbono essere cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari (art. 43 e seg.).

[31] Non possono essere iscritti nell’albo, e qualora vi siano iscritti devono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione.

Art. 8
Non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione, il Consiglio dell’Ordine deve deliberare sulla domanda di iscrizione nell’albo (art. 6, 7).

La deliberazione deve essere motivata e presa a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in seguito a relazione di un consigliere all’uopo delegato dal presidente (art. 9, 10) [32].

Art. 9
La deliberazione di cui all’art. 8 è notificata all’interessato nel termine di cinque giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nello, stesso termine ne è data comunicazione con lettera ufficiale al Procuratore della Repubblica [33].

Art. 10
Contro la deliberazione del Consiglio dell’Ordine (art. 9), l’interessato ha diritto di ricorrere al Consiglio Nazionale entro un mese dalla notificazione (art. 14) [34].

Entro il medesimo termine può ricorrere anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, qualora ritenga che la deliberazione sia contraria a disposizioni legislative o regolamentari [35].

Art. 11, 12, 13 … [36]

Art. 14
[37] E’ istituito in Roma, presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio Nazionale rispettivamente degli ingegneri e degli architetti.

I Consigli nazionali sono formati ciascuno di undici componenti eletti dai Consigli degli Ordini della rispettiva professione.

[38] Nelle elezioni dei Consigli nazionali s’intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio dell’Ordine spetta un voto per ogni cento iscritti e frazione di cento fino a duecento iscritti, un voto per ogni cento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti dai seicento iscritti ed oltre.

In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell’albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Ogni Consiglio dell’Ordine comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificata l’osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero.

I Consigli degli ordini devono essere convocati per le elezioni nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade il Consiglio Nazionale.

Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio dell’Ordine e del Consiglio nazionale.

In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all’elezione si presume la rinunzia all’ufficio di componente del Consiglio dell’Ordine.

I componenti del Consiglio nazionale restano in carica tre anni.

I componenti dei Consigli nazionali eleggono nel proprio seno il presidente, il vicepresidente ed il segretario.

I Consigli predetti esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando ne sono richiesti dal Ministro per la grazia e giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell’albo per le spese del proprio funzionamento.

I componenti dei Consigli nazionali devono essere iscritti nell’albo. Essi possono essere rieletti.

Fino all’insediamento del nuovo Consiglio nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente.

Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive, che svolgono nei Consigli degli Ordini che non hanno alcun componente nel Consiglio Nazionale stesso.

Il Componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio nazionale.

Per la validità delle sedute del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

In caso di assenza del presidente e del vicepresidente del Consiglio nazionale ne esercita le funzioni il Consigliere più anziano per iscrizione nell’albo.

Art. 15
[Adempiono alle mansioni di Segreteria della Commissione Centrale magistrati trattenuti nel Ministero della Giustizia, nonché funzionari del Ministero dei Lavori Pubblici, nominati dai rispettivi ministri] [39].

Art. 16 … [40]
Art. 17
Contro la deliberazione del Consiglio nazionale non è dato alcun mezzo di impugnazione né in via amministrativa ne in via giudiziaria, salvo il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione della repubblica, nei casi di incompetenza o eccesso di potere [41].

Art. 18
Le spese per il funzionamento del Consiglio nazionale sono proporzionalmente sostenute da tutti gli ordini professionali in ragione del numero degli iscritti.

L’ammontare delle spese viene determinato dal Consiglio nazionale, il quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari Consigli dell’Ordine, a norma del comma precedente, e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun Consiglio dell’Ordine.

I Consigli dell’Ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di cui al presente articolo [42].

Art. 19
Il Consiglio nazionale stabilirà con il proprio regolamento interno [43] le norme per il procedimento, relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad esso e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo e contabile.

Art. 20
La cancellazione dall’albo oltre che a seguito di giudizio disciplinare a norma dell’art. 37, n. 2, del presente regolamento, è pronunziata, dal Consiglio dell’Ordine, di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento alla iscrizione (art. 43 e seg.) [44].

Art. 21
Nel caso di cancellazione, sarà data comunicazione del provvedimento all’interessato, il quale ha facoltà di reclamare al Consiglio nazionale, in conformità del precedente articolo 10.

Cessate le cause che hanno motivato la cancellazione dall’albo, l’interessato può fare domanda per esservi riammesso. Ove questa non sia accolta, egli potrà presentare ricorso in conformità del suindicato articolo 10 [45].

Art. 22
Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, a norma degli articoli precedenti, il Consiglio dell’Ordine, nel mese di gennaio di ogni anno, provvederà alla revisione dell’albo, portandovi le varianti che fossero necessarie. I provvedimenti adottati saranno comunicati agli interessati, i quali, avranno diritto di reclamo in conformità del precedente articolo 10 [46].

Art. 23
L’albo, stampato a cura e spese dell’Ordine è inviato alla Corte di Appello, ai Tribunali, alle Preture, alla Prefettura ed alle Camere di Commercio, aventi sede nel distretto dell’Ordine. Sarà pure rimesso ai ministeri di Grazia e Giustizia, dell’Interno, dei Lavori Pubblici e dell’Istruzione, nonché al Consiglio nazionale ed agli altri Consigli dell’Ordine.

Potrà inoltre essere trasmesso a quegli Enti pubblici e privati che il Consiglio reputerà opportuno e, dietro pagamento, dovrà esserne rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta.

Agli uffici ed Enti cui deve essere obbligatoriamente trasmesso l’albo, a termini del presente articolo, saranno pure comunicati i provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dall’albo.

Art. 24
Non si può far parte che di un solo Ordine di ingegneri o di architetti.

Chi si trova iscritto nell’Ordine di una provincia, può chiedere il trasferimento della iscrizione in quello di un’altra, presentando domanda corredata dai documenti stabiliti dall’art. 7 e da un certificato rilasciato dal presidente dell’Ordine al quale il richiedente appartiene, da cui risulti:

a) la data e le altre indicazioni della prima iscrizione;

b) che l’istante è in regola col pagamento del contributo di cui all’art. 37 ed, eventualmente, di quello stabilito a norma dell’art. 18.

Avvenuta la iscrizione nell’Albo del nuovo Ordine, il presidente di questo ne darà avviso al presidente dell’altro onde provveda alla cancellazione.

Art. 25
Il Consiglio dell’Ordine rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione.

L’iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio della Repubblica e delle Colonie.

Capo II- Dell’Ordine e del Consiglio dell’Ordine [47]

Sezione 1 – Dell’Ordine

Art. 26
La convocazione dell’Ordine in adunanza generale, salvo per quanto riguarda l’elezione del Consiglio dell’Ordine [48], è indetta dà presidente del Consiglio dell’Ordine, mediante partecipazione a ciascun iscritto, con lettera raccomandata, della prima ed eventuale seconda convocazione. L’avviso conterrà l’ordine del giorno dell’adunanza.

La validità delle adunanze, è data, in prima convocazione dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti; la seconda convocazione non potrà aver luogo prima del giorno successivo alla prima e sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 27
Le adunanze generali sano ordinarie e straordinarie.

Le adunanze ordinarie [49] provvederanno all’elezione da membri del Consiglio, all’elezione, quando del caso, dei designati per il Consiglio nazionale ed all’approvazione del conto consuntivo dell’anno decorso e del bilancio preventivo per l’anno venturo.

Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati nell’ordine del giorno.

Il presidente ha la rappresentanza dell’Ordine di cui convoca e presiede l’assemblea [50]. Il presidente deve in ogni modo convocare l’assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli iscritti[51], che ne abbiano fatto richiesta scritta motivata.

Le adunanze saranno convocate con le modalità indicate nell’articolo precedente salvo per quanto riguarda le adunanze per l’elezione del Consiglio [52].

Art. 28
In caso di assenza del presidente del Consiglio, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell’albo [53].

Le funzioni di segretario sono adempiute dal segretario del Consiglio dell’Ordine o, in sua assenza, dal più giovane tra i consiglieri presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Ogni votazione è palese, salvo che l’assemblea, su proposta del presidente o di almeno un decimo dei presenti, deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto e salve le disposizioni dell’art. 30.

Sezione II – Del Consiglio Dell’Ordine

Art. 29
Ciascun Ordine degli ingegneri e ciascun Ordine degli architetti è retto dal Consiglio [54].

Art. 30
I componenti del Consiglio sono eletti dall’assemblea degli iscritti nell’Albo, a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi [55].

Tutti gli iscritti nell’albo possono essere eletti a far parte del Consiglio.

[56] L’assemblea per l’elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti.

Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento può tenere luogo dell’avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno, in un giornale per due volte consecutive.

L’avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono l’indicazione dell’oggetto dell’adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda nonché il luogo, il giorno e l’ora per l’eventuale votazione di ballottaggio.

L’assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.

Art. 31
Il Consiglio è formato: di cinque componenti se gli iscritti nell’albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento [57].

Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti [58] .

Art. 32
I membri del Consiglio devono essere iscritti nell’albo [59], e durano in carica due anni. Essi sono rieleggibili.

Fino all’insediamento del nuovo Consiglio, rimane in carica il Consiglio uscente.

Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangano assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezione suppletive.

Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio [60].

Art. 33
[61] Nell’assemblea per l’elezione del Consiglio, un’ora dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinché diano il loro voto. Eseguita questa operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l’assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza.

In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per l’iscrizione nell’albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Art. 34
Contro i risultati dell’elezione ciascun professionista iscritto nell’albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione [62].

Il ricorso non ha in alcun caso effetto sospensivo [63].

Art. 35
Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere[64].

Art. 36
Il Consiglio si aduna ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio.

Art. 37
Il Consiglio dell’Ordine oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari (art. 5 legge) [65]:

1) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;

2) prende i provvedimenti disciplinari;

3) cura che siano repressi l’uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l’esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denunzia all’autorità giudiziaria;

4) determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell’Ordine, ed, eventualmente, per il funzionamento del Consiglio nazionale (articoli 14, 18), nonché le modalità del pagamento del contributo (articolo 50);

5) compila ogni triennio la tariffa professionale [66], la quale, in mancanza di speciali accordi, s’intende accettata dalle parti ed ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti nell’Ordine;

6) dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere e di architetto.

Art. 38
[67] Il presidente del Consiglio dell’Ordine rappresenta legalmente l’Ordine ed il Consiglio stesso.

In caso di assenza del presidente [68], il consigliere più anziano ne fa le veci.

Art. 39
Il segretario riceve le domande d’iscrizione nell’albo (articolo 7), annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti; stende le deliberazioni consiliari, eccetto quelle relative ai giudici disciplinari che saranno compilate dai relatori; tiene i registri prescritti dal Consiglio, cura la corrispondenza; autentica le copie delle deliberazioni dell’Ordine e del Consiglio; ha in consegna l’archivio e la biblioteca.

In mancanza del segretario, il consigliere meno anziano ne fa le veci.

Art. 40
Il tesoriere economo, è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell’Ordine; riscuote il contributo; paga i mandati firmati dal presidente e controfirmati dal segretario.

Deve tenere i seguenti registri:

a) registro a madre e figlia per le somme riscosse;

b) registro contabile di entrata e di uscita;

c) registro dei mandati di pagamento;

d) inventario del patrimonio dell’Ordine.

In caso di bisogno improrogabile, il presidente designa un consigliere per sostituire il tesoriere – economo.

Art. 41 … [69]

Art. 42
Il Consiglio dell’Ordine può disciplinare con regolamenti interni l’esercizio delle sue attribuzioni.

Capo III – Dei Giudizi Disciplinari

Art. 43
Il Consiglio dell’Ordine è chiamato a reprimere d’ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del Pubblico Ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell’esercizio della loro professione.

Art. 44
Il presidente assumendo le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell’imputazione. Udito l’incolpato, su rapporto del presidente, il Consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare.

In caso affermativo, il presidente nomina il relatore e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l’incolpato a comparire dinanzi al Consiglio dell’Ordine in un termine non minore di giorni quindici per essere sentito e per presentare eventualmente documenti e suo discarico.

Nel giorno indicato ha luogo la discussione in seguito alla quale, uditi il relatore e l’incolpato, il Consiglio prende le sue deliberazioni.

Ove l’incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

Art. 45
Le pene disciplinari, che il Consiglio può pronunziare contro gli iscritti nell’albo, sono:

1 ) l’avvertimento;

2) la censura;

3) la sospensione dall’esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;

4) la cancellazione dall’albo.

L’avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell’esortarlo a non ricadervi.

Esso è dato con lettera del presidente per delega del Consiglio.

La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso.

La censura, la sospensione e la cancellazione dall’albo sono notificate al colpevo1e per mezzo di ufficiale giudiziario.

Art. 46
Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Consiglio, a secondo delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall’albo o pronunciare la sospensione; quest’ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.

Qualora si tratti di condanna che impedirebbe la iscrizione nell’albo giusta l’art. 7 del presente regolamento in relazione all’art. 28, parte prima, della legge 8 giugno 1874 n. 1938 [70], è sempre ordinata la cancellazione dall’albo a norma del precedente art. 20.

Art. 47
Chi sia stato cancellato dall’albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:

a) nel caso preveduto dall’art. 46, quando abbia ottenuta la riabilitazione giusta le norme del Codice di procedura penale;

b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall’albo.

La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative ed, ove non sia accolta, l’interessato può ricorrere in conformità dell’art. 10 [71].

Art. 48
Le deliberazioni del Consiglio dell’Ordine in materia disciplinare possono essere impugnate dall’incolpato e dal Procuratore della Repubblica, in conformità dell’art. 10 del presente regolamento [72].

Art. 49
L’incolpato, che sia membro del Consiglio dell’Ordine, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del Consiglio dell’Ordine viciniore, da determinarsi, in caso di contestazione, da primo presidente della Corte di Appello.

Contro la deliberazione del Consiglio dell’Ordine è ammesso ricorso al Consiglio nazionale in conformità dell’articolo 10 [73].

Art. 50
Il rifiuto del pagamento del contributo di cui all’art. 37 ad, eventualmente, all’art. 18, dà luogo a giudizio disciplinare.

[74] Il contributi previsti a favore dei Consigli degli Ordini debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi.

Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall’esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare (art. 43 e seg.).

La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio, quando l’iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute.

Capo IV – Dell’oggetto e Dei limiti della Professione di Ingegnere e di Architetto

Art. 51
Sono di spettanza della professione di ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo [75].

Art. 52
Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di Architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.

Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364 [76], per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere [77].

Art. 53
Le disposizioni dei precedenti articoli 51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle professioni d’ingegnere e di architetto e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell’attività professionale di determinate categorie di tecnici specializzati, né le disposizioni che saranno date coi regolamenti di cui all’ultimo comma dell’art. 7 della legge 24 giugno 1923, numero 1395.

Art. 54
[78] Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea di ingegnere presso gli Istituti d’istruzione superiore indicati nell’art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, entro il 31 dicembre 1924, ovvero, lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall’art. 6 dal R. Decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 [79], sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell’art. 52 del presente regolamento.

Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea di ingegnere architetto presso gli Istituti d’istruzione superiore indicati nell’art. 1 della legge entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall’art. 6 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell’art. 51 del presente regolamento, eccettuate le applicazioni industriali.

La presente disposizione è applicabile anche a coloro che abbiano conseguito il diploma di architetto civile nei termini suddetti, ad eccezione però di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche.

Art. 55
Sono escluse dalle disposizioni del presente capo le opere di rilevante importanza che siano assegnate in seguito a pubblico concorso. Per le opere di rilevante importanza, anche quando siano assegnate in seguito a pubblico concorso, è sempre necessario che la parte amica venga eseguita sotto la direzione e responsabilità di persone abilitate all’esercizio della professione di ingegnere ovvero della professione di architetto purché si tratti delle opere contemplate dall’art. 52.

Art. 56
Le perizie e gli incarichi di cui all’art. 4 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, possono essere affidati a persone non iscritte nell’albo soltanto quando si verifichi una delle seguenti circostanze:

a) che si tratti di casi di speciale importanza i quali richiedano l’opera di un luminare della scienza o di un tecnico di fama singolare, non iscritto nell’albo;

b) che si tratti di semplici applicazioni della tecnica, non richiedenti speciale preparazione scientifica o che non vi siano nelle località professionisti iscritti nell’albo ai quali affidare la perizia o l’incarico.

Capo V – Disposizioni generali

Art. 57
Gli Ordini degli ingegneri e degli architetti ed i rispettivi Consigli sono posti sotto l’alta vigilanza del Ministero di Grazia, e Giustizia il quale la esercita direttamente ovvero per il tramite dei procuratori generali presso la Corte di Appello e dei procuratori della Repubblica.

Il Ministro per la grazia e giustizia vigila alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari ed all’uopo può fare, direttamente ovvero a mezzo dei suddetti magistrati, le opportune richieste ai singoli, Ordini ed ai rispettivi Consigli.

[80] Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente.

In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento dei precedente.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale.

Il commissario ha facoltà di nominare un comitato al non meno di due e di non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti nell’albo, che lo coadiuva nell’esercizio delle funzioni predette.

Le disposizioni circa la nomina del commissario e del comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto alla elezione del Consiglio.

Art. 58
Quando nel presente regolamento si fa menzione di una autorità giudiziaria, s’intende quella che ha giurisdizione nel capoluogo dell’Ordine [81].

Capo VI – Disposizioni di coordinamento e transitorie

Art. 59 … [82]

Art. 60
I diplomi menzionati nell’art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, costituiscono, agli effetti dell’iscrizione, il titolo di cui all’art. 7, lettera e) per coloro che li hanno conseguiti entro il 31 dicembre 1924, a termini dell’art 31 del R. Decreto Legge 25 settembre 1924, n. 1585 [83], ovvero li conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall’art. 6 del R. Decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 [84].

Art. 61
Il grado accademico di ingegnere o di architetto, conferito prima della pubblicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395, indipendentemente da ogni esame, in seguito a giudizio tecnico su pubblicazioni o su lavori è considerato equipollente, agli effetti della legge predetta e del presente regolamento, al grado conferito da uno degli istituti indicati nell’art. 1 della legge medesima, in base agli esami stabiliti dalle norme sull’istruzione superiore.

Art. 62
Gli ingegneri ed architetti che siano impiegati di una pubblica amministrazione dello Stato, delle province o dei comuni, e che si trovino iscritti nell’albo degli ingegneri e degli architetti, sono soggetti alla disciplina dell’ordine per quanto riguarda l’eventuale esercizio della libera professione.

I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitolati.

Per l’esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell’amministrazione da cui il funzionamento dipende.

E’ riservata alle singole amministrazioni dello Stato la facoltà di liquidare ai propri funzionari i corrispettivi per le prestazioni compiute per enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse.

Tali corrispettivi saranno fissati sulla tese delle tariffe per i liberi professionisti con una riduzione non inferiore ad un terzo né superiore alla metà salvo disposizioni speciali in contrario. La riduzione non avrà luogo nel caso che la prestazione sia compiuta insieme con liberi professionisti, quali componenti di una Commissione.

Art. 63
Per i funzionari delle pubbliche amministrazioni la iscrizione nell’Albo non può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

Art. 64, 65, 61 67, 68, 69, 70, 71 … [85]

Art. 72
I diplomati ingegneri ed architetti degli antichi Stati italiani godono degli stessi diritti stabiliti dall’art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, per coloro che sono stati diplomati nel Regno.

Art. 73
[86] Il titolo di ingegnere, e, rispettivamente quello di architetto, spetta esclusivamente a coloro che appartengono ai territori annessi al Regno con leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione VI parte III del trattato di San Gennaro, dell’art. 7, n. 2, del trattata di Rapallo, del R. Decreto 30 dicembre 1920, n. 1890 e del Regio Decreto Legge 29 gennaio 1922, n. 43, e inoltre fossero in possesso, alla data dell’annessione di detti territori, di uno dei seguenti titoli:

a) titolo di ingegnere civile autorizzato;

b) attestato del secondo esame di Stato conseguito in un politecnico della cessata monarchia austro – ungarica di Agronomia di Vienna o delle scuole superiori montanistiche;

c) l’assolutoria conseguita nelle stesse scuole superiori di cui al comma b) prima del 1885;

d) il diploma di laurea d’Ingegnere conseguito in politecnico e scuole tecniche superiori non austriache equiparate al secondo esame di Stato dall’ordinata ministeriale 27 dicembre 1893, Bollettino leggi imperiali n. 197;

e) i diplomi conseguiti in altri Stati presso istituti non compresi nella predetta ordinanza e là riconosciuti validi ed equipollenti in casi individuali dalle autorità ministeriali austriache.

Nessun altro titolo può ritenersi equipollente a quelli sopra indicati, anche se conferito in base alla ordinanza 14 marzo 1917 B.L.I. n. 130 della cessata monarchia austro ungarica[87].

Art. 74
[88] Gli albi degli ingegneri ed architetti dei territori indicati nel precedente art. 73 comprenderanno uno speciale elenco supplementare e transitorio, nel quale saranno iscritti i geometri civili autorizzati delle nuove province, i quali comprovino di avere superato l’esame della sezione geodetica di una scuola politecnica della cessata monarchia austro – ungarica prima del 31 dicembre 1913 e di possedere, alla data del 24 giugno 1923, l’autorizzazione, di cui alla ordinanza 7 maggio 1913 B.L.I. n. 77.

Gli interessati, entro il termine perentorio di mesi tre dalla pubblicazione del presente regolamento dovranno presentare domanda a norma degli articoli 59 e 65.

Coloro che sono compresi nell’elenco di cui sopra, pur conservando il titolo di geometra civile, hanno gli stessi diritti degli ingegneri iscritti negli albi, ad eccezione di quanto riguarda l’esercizio professionale, il quale ha per oggetto le mansioni di spettanza del perito agrimensore (geometra) nonché, a mente del $ 5 della predetta ordinanza 7 maggio 1913, la esecuzione di progetti e misurazioni planimetriche e altimetriche di ogni specie nel campo geodetico ed, in particolare, la compilazione di piani di situazione e di livello, di piani di divisione di terreni, di piani di commassazione e arrotondamento; le demarcazioni di confini, regolazioni di confini e altimetrie, la compilazione e l’esecuzione di tutti i lavori cartografici e fotogrammetrici, la revisione dei piani e dei calcoli geometrici e geodedici ed il rilascio di autenticazioni su quanto sopra.

Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sui Consigli Nazionali – D.L.Lt. 23 novembre 1944, n. 382 – Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali [89]

Capo I – Del Consiglio degli Ordini e Collegi Professionali

Art. 1
Le funzioni relative alla custodia dell’albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell’Ordine o Collegio, a termini dell’art. I del R. Decreto – Legge 24 gennaio 1924, n. 103. Il Consiglio, è formato di cinque componenti se gli iscritti nell’albo non superano i cento; di sette se superano i cento e non i cinquecento; di nove se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici se superano i millecinquecento.

Art. 2
I componenti del Consiglio sono eletti dall’assemblea degli iscritti nell’albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi.

Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere. Il presidente ha la rappresentanza dell’Ordine o Collegio di cui convoca e presiede l’Assemble. Il Presidente deve in ogni modo convocare l’assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli iscritti.

I componenti del Consiglio restano in carica due anni.

Art. 3
L’assemblea per l’elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti.

Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell’avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

L’avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono l’indicazione dell’oggetto dell’adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda, nonché il luogo e l’ora per la eventuale votazione di ballottaggio.

L’assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ad in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.

Art. 4
Nell’assemblea per l’elezione del Consiglio, un’ora dopo terminato il primo appello si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinché diano il loro voto. Eseguita questa operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

Compiuto lo scrutino, ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 5
Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l’assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza.

Art. 6
Contro i risultati dell’elezione ciascun professionista iscritto nell’Albo può proporre reclamo alla Commissione centrale entro dieci giorni dalla proclamazione.

Art. 7
Il Consiglio provvede all’amministrazione dei beni spettanti all’Ordine o Collegio e propone all’approvazione dell’assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.

Il Consiglio può entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell’Ordine o Collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l’iscrizione nel registro dei praticanti e per l’iscrizione nell’albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

Ferma rimanendo l’efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può esce imposto o riscosso per l’esercizio della professione a carico degli iscritti nell’albo.

Art. 8
Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente.

In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministero per la grata e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale.

Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti nell’albo, che lo coadiuva nell’esercizio delle funzioni predette.

Art. 9
Le disposizioni di cui all’articolo precedente circa la nomina del commissario e del comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto alla elezione del Consiglio.

Capo II – Delle Commissioni Centrali

Art. 10
Le Commissioni centrali per le professioni indicate dall’articolo 1 sono costituite presso il Ministero di grazia e giustizia e sono formate di undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva professione.

La Commissione centrale è formata di un numero di componenti pari a quello dei Consigli quando il numero dei Consigli stessi è inferiore a undici.

Art. 11
Nelle elezioni prevedute dal presente capo s’intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, un voto per ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

In caso di parità di voti si applica la disposizione dell’articolo 5, comma secondo.

Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificata l’osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero.

Art. 12
Quando gli iscritti appartengono ad unico albo con carattere nazionale la Commissione centrale è eletta dall’assemblea ed è formata di nove componenti.

Per la elezione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla elezione del Consiglio.

Art. 13
I Consigli devono, essere convocati per le elezioni nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade la Commissione centrale.

In mancanza di opzione nel dieci giorni successivi all’elezione si presume la rinunzia all’ufficio di componente del Consiglio.

I componenti delle Commissioni centrali restano in carica tre anni.

Art. 14
I componenti delle Commissioni centrali eleggono nel proprio seno il presidente, il vice presidente ed il segretario.

Le Commissioni predette esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere su progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando ne sono richiesti dal Ministro per la grazia e giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell’albo per le spese del proprio funzionamento.

Capo III – Disposizioni comuni

Art. 15
I componenti del Consiglio o della Commissione centrale devono essere iscritti nell’albo. Essi possono essere rieletti.

Fino all’insediamento del nuovo Consiglio o della nuova Commissione, rimane in carica il Consiglio o la Commissione uscente.

Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti la Commissione centrale si svolgono nei Consigli che non hanno alcun componente nella Commissione stessa.

Il Componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio o della Commissione centrale.

Art. 16
Per la validità delle sedute del Consiglio o della Commissione centrale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

In caso di assenza del presidente del Consiglio, del presidente e del vicepresidente della Commissione centrale, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell’albo.

Art. 17
Per l’adempimento delle funzioni indicate nell’articolo 1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio e la Commissione centrale esercitano le altre funzioni prevedute dai predetti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.

Regolamento di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Il guardiasigilli – Ministro per la Grazia e Giustizia
Visto l’art. 19 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, e 2537 che approva il regolamento per la professione di ingegnere.

Decreta:

E’ approvato il regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli ingegneri deliberato dal Consiglio medesimo nella seduta del 6 aprile 1948 allegato al presene decreto e vistato, d’ordine Nostro, dal direttore generali degli Affari Civili e delle libere professioni.

Il regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 1 ottobre 1948.

Il Ministro: Grassi

Regolamento per la trattazione dei Ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Art. 1
Le impugnazioni dinanzi al Consiglio nazionale degli ingegneri si propongono entro il termine di trenta giorni con ricorso redatto su carta bollata da L. 45 [90].

Se il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero è redatto su carta non bollata.

Art. 2
Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

a) della copia autentica della deliberazione impugnata;

b) dei documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento;

c) quando non sia proposto dal Pubblico Ministero, anche della ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della somma di L. 800 (ottocento) stabilita dall’art. 1 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261.

Art. 3
Il ricorrente, che non sia il Pubblico Ministero, deve indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio nazionale. In mancanza di tale indicazione la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.

Art. 4
E’ irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione che si intende impugnare ovvero non sia corredato della ricevuta del versamento di cui all’art. 2.

Art. 5
Il ricorso al Consiglio nazionale è presentato o notificato nell’ufficio del Consiglio dell’Ordine che ha annesso la deliberazione che si intende impugnare.

Se il ricoprente è il professionista deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso.

L’ufficio del Consiglio dell’Ordine annota a margine del ricorso la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata, copia del ricorso stesso al Procuratore della Repubblica -nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio, se ricorrente è il professionista, o al professionista, se ricorrente è il Procuratore della Repubblica.

Il ricorso, e gli atti chi procedimento, rimangono depositati nell’ufficio del Consiglio dell’Ordine per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere.

Fino a quando gli atti rimangono depositati, il Procuratore della Repubblica e l’interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibite documenti.

Il ricorso con la prova, della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo nonché le deduzioni e i documenti di cui al comma precedente unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi dal consiglio dell’Ordine al Consiglio nazionale.

Il Consiglio dell’Ordine, altre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata in fascicolo separato.

Art. 6
Presso il Consiglio nazionale gli interessati possono prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie, fino a quando non si sia provveduto alla nomina del relatore.

Art. 7
Il presidente del Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.

Il presidente prima della nomina del relatore, può disporre indagini, salva in ogni caso la facoltà concessa al Consiglio nazionale dall’art. 8. Può anche informare il professionista, che ne abbia fatta richiesta, della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio per essere inteso personalmente.

Art. 8
Le sedute del Consiglio nazionale non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati.

Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario che l’interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti il presidente comunica i provvedimenti adottati all’interessato stesso a mezzo lettera raccomandata fissando un termine per la risposta. Se questa non giunga entro il termine stabilito la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio nazionale.

Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.

Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 9
La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano. Essa deve contenere il nome del ricorrente, l’oggetto dell’impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l’indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

Art. 10
La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell’originale nella segreteria.

La segreteria provvede alla comunicazione di copia della decisione, a mezzo lettera raccomandata, al professionista e al Procuratore della Repubblica. Trasmette inoltre copia della decisione medesima al Consiglio.

Art. 11
Il segretario redige processo verbale delle sedute.

Il processo verbale deve contenere:

a) il giorno. il mese e l’anno in cui ha luogo la seduta;

b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;

c) l’indicazione dei ricorsi esaminati;

d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso;

e) le firme del presidente e del segretario.

Art. 12
In caso di impedimento o di assenza del segretario alla seduta del Consiglio, il presidente ne affida temporaneamente le funzioni al membro presente meno anziano di età.

Art. 13
E’ in facoltà del presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.

Art. 14
I ricorsi trasmessi al Consiglio nazionale anteriormente alla pubblicazione del presente decreto devono essere inviati ai Consigli degli Ordini le cui deliberazioni sono impugnate, perché provvedano alle formalità di cui all’art. 5, entro 45 giorni dalla ricezione dei ricorsi informandone il ricorrente.

Note

[1] Il R.D. 30 settembre 1938, n. 1652, prevede le seguenti lauree in ingegneria: a) in ingegneria civile (sottosezioni: edile, idraulica, trasporti); b) in ingegneria industriale (sottosezioni: meccanica, elettrotecnica, chimica, aeronautica); c) in ingegneria navale e meccanica; d) in ingegneria chimica; e) in ingegneria aeronautica; 1) in ingegneria mineraria.

[2] Decreto precedente: Laurea in architettura.

[3] I titoli accademici conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia, salvo il caso di legge speciale: circa il loro riconoscimento, vedere gli articoli 147, 170, 171, 172, 332 del T.U. delle leggi sull’istruzione superiore approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592.

Con legge speciale, e cioè con il R.D.L. 28 febbraio 1929, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1921 n. 1143, venivano stabilite le norme per il riconoscimento dei diplomi di ingegnere conseguiti all’estero anteriormente all’entrata in vigore della legge professionale 24 giugno 1923, n. 1395.

Sulle relative domande, da presentarsi entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del decreto, doveva pronunciarsi un’apposita Commissione costituita presso il Ministero della P.I.

Le decisioni della Commissione favorevole costituivano titolo per la iscrizione nell’albo ed attribuivano il diritto all’uso della qualifica di ingegnere.

Il suddetto termine veniva poi prorogato, di sei mesi, col R.D. L. 1 maggio 1930, n. 565, e di sei mesi, col R.D. 16 giugno 1938, n. 1242, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 165.

A norma dell’art. 330 del su citato R.D. 3 agosto 1933 n. 1592 compete la qualifica di «dottore in ingegneria» a coloro che, anteriormente all’entrata in vigore dell’Ordinamento stabilito dal R.D. 30 settembre 1923, n. 2102, hanno conseguito il diploma di ingegnere; e la qualifica di «dottore in architettura» a coloro che, anteriormente all’entrata in vigore dell’Ordinamento stesso, hanno conseguito presso la Regia scuola di architettura in Roma il diploma di architetto.

[4] Il testo originario del comma è il seguente: « E’ istituito l’Ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti nell’albo di ogni provincia».

Si prevedeva cioè l’Ordine unico degli ingegneri e degli architetti m ogni provincia; invece la disposizione è stata ora modificata, distinguendosi l’Ordine degli ingegneri da quello degli architetti, dall’art. 1 R.D. 27 ottobre 1927, n. 2145, il quale ha così stabilito:

«L’albo degli ingegneri è separato da quello degli architetti».

Circa gli effetti della separazione, v. nota all’art. 54 del regolamento professionale.

[5] Il detto art. 28 prevede la condanna ad una pena maggiore del carcere, e cioè ad una pena superiore ai tre anni di reclusione, od a quella dell’interdizione dall’esercizio della professione.

[6] Nell’albo degli ingegneri civili.

[7] Possono anche essere abilitati all’esercizio della professione di ingegnere, senza obbligo di sostenere l’esame di Stato, qualora dimostrino di possedere tutti i requisiti richiesti, a sensi degli arti. 180 e segg. del T.U. delle leggi sull’istruzione superiore di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, che riproducono le disposizioni particolari del R.D. 20 ottobre 1932, n. 1960, gli ufficiali generali e gli ufficiali superiore dell’artiglieria e del genio militare, del genio navale e delle armi navali; del genio aeronautico e dell’arma aeronautica; gli ufficiali ammiragli e gli ufficiali superiori di vascello.

La legge 25 giugno 1940, n. 1066, prevede l’iscrizione negli albi dei cittadini italiani residenti all’estero alla data del 1° gennaio 1939, che siano stati obbligati a rimpatriare a causa di contingenze politiche straordinarie o che rimpatrieranno per le stesse cause o che saranno richiamati in Italia attraverso la Commissione rimpatri posteriormente alla emanazione della legge stessa ed abbiano esercitato all’estero un’attività professionale.

Tale legge deve ritenersi tuttora in vigore, anche se non appare ora più probabile che si verifichino le condizioni di fatto per la sua ulteriore applicazione.

La legge 4 marzo 1952, n. 137, art. 28, prevede l’iscrizione dei profughi negli albi professionali: detto art. 28 dispone:

«I profughi che intendano riprendere, in qualsiasi Comune dove volessero a tal fine fissare la loro residenza, la stessa attività artigiana, commerciale, industriale o professionale già esplicata nei territori di provenienza, hanno diritto ad ottenere, da parte dell’Autorità competente la concessione dell’autorizzazione della licenza di esercizio o della iscrizione negli albi professionali, anche in deroga alle vigenti disposizioni».

[8] L’art. 56 del regolamento 23 ottobre 1925, n. 2537, prevede il conferimento di incarichi ai non iscritti nell’albo.

[9] (1) Così stabilito dall’art. 1, parte prima, del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 382.

Con tale disposizione, si è ritornati, dopo la soppressione dei sindacati professionali fascisti, al Consiglio dell’Ordine, il quale, previsto originariamente dallo stesso articolo 5, era stato successivamente sostituito da altri organi.

[10] Per le attribuzioni, vv. anche art. 37 del regolamento professionale

[11] Così modificato dall’art. 7 D.L.L.t. 23 novembre 1944, n. 382. Il testo originario del n. 2 è il seguente: «stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell’Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale».

[12] Gli articoli indicati della legge 1874 debbono in argomento ora intendersi sostituiti dagli artt. 43 e 47 del regolamento professionale sui giudizi disciplinari.

[13] Così stabilito dall’art. 4 del R.D. 27 ottobre 1927, n. 2145, il quale però prevedeva le Giunte in luogo dei Consigli degli Ordini e la Commissione centrale presso il Ministero dei Lavori Pubblici in luogo dei Consigli nazionali.

Già l’art. 3 del R.D.L. 3 agosto 1930, n. 1296, aveva ammesso il ricorso alla Commissione centrale contro i provvedimenti delle Giunte nei casi di domande di iscrizione nell’albo degli ingegneri e in quello degli architetti da parte di coloro che avevano il diploma di ingegnere – architetto di cui è menzione nell’art. 54, comma 20, del regolamento professionale.

Con le leggi successive, D.L.L.t. 23 novembre 1944, n. 382, e D.L.Pr. 21 giugno 1941 n. 6, le Giunte sono state sostituite dai Consigli degli Ordini e la detta Commissione centrale dalle Commissioni centrali rispettivamente per gli ingegneri e per gli architetti presso il Ministero di Grazia e Giustizia, le quali, poi sono state denominate Consiglio nazionale degli ingegneri e Consiglio nazionale degli architetti.

Rientra nel sistema della legislazione professionale il ricorso al Consiglio nazionale avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini e dei Collegi.

[14] L’art. 14 del regolamento professionale prevedeva la Commissione centrale presso il Ministro di Lavori Pubblici; ora, modificato, prevede i Consigli nazionali.

Il testo originario dell’art. 6 era il seguente: «Contro le deliberazioni del Consiglio dell’Ordine relative alla mancata iscrizione nell’albo è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria con le norme da stabilirsi nel regolamento».

[15] Gli articoli 59, 65, 66 e 67 del regolamento professionale, che richiamano il detto articolo 8, stabiliti per la prima attuazione della legge, hanno esaurito la loro efficacia.

[16] Questo articolo non trova più applicazione: esso e gli articoli 59, 64, 65, comma 2°, 68 e 71 del regolamento professionale, che lo richiamano, hanno esaurito la loro efficacia per scadenza del termine stabilito. Il termine fu riaperto o prorogato più volte: con R.D. 11 novembre 1926, n. 2185; R.D.L. 6 febbraio 1927, n. 181; R.D.L. 8 maggio 耱927, n. 826, R.D.L. 5 gennaio 1928, n. 13; D.M. 12 aprile 1929; D.M. 20 ottobre 1929; R.D. 23 novembre 1931, n. 1594; R.D. 16 dicembre 1935, n. 2263; Legge 11 aprile 1938, n. 486.

[17] La legge 18 dicembre 1927, n. 2536, ha equiparato la pensione di architettura presso il pensionato artistico di Roma, ottenuta mediante concorso, alla licenza di professore di disegno architettonico al fine della iscrizione come architetto, ai sensi dell’art. 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, purché il richiedente abbia esercitato lodevolmente per cinque anni la professione di architetto.

Questo articolo come gli articoli 59, 69, 70 e 71 del regolamento professionale, che lo richiamano, e la suddetta legge 18 dicembre 1927 hanno esaurito la loro efficacia per scadenza del termine stabilito. Il termine fu riaperto e prorogato, con le leggi indicate nella nota precedente e con la legge 9 maggio 1941, n. 506.

[18] L’articolo ha esaurito la sua efficacia.

[19] L’Ordine degli ingegneri e l’Ordine degli architetti sono stati separati con l’art. 1 del R.D. 27 ottobre 1927, n. 2145. V. nota all’art. 2 della legge.

[20] Così stabilito dal R.D. 31 ottobre 1929, n. 2083. (Pubblicato nella Gazz. Uff. del 16 dicembre 1929, n. 292).

[21] Così stabilito dall’art. 1 della legge 25 aprile 1938, n. 897.

[22]L’esame di Stato è ora previsto dal R.D. 31 agosto 1933, n. 1592; ne è stata disposta la sospensione con R.D.L. 27 gennaio 1944, n. 51.

[23] Deve intendersi albo degli ingegneri.

[24] Iscrizione di altre categorie di ufficiali: vedasi nota (3) all’art. 3 della legge.

[25] V. nota 22 all’articolo precedente.

[26] Così stabilito dal D.Pr. 25 giugno 1953, n. 492. Per l’iscrizione occorre anche che l’interessato alleghi alla domanda la bolletta rilasciata dall’Ufficio del registro comprovante il versamento della tassa di concessione governativa di L. 1.500, a termine del numero d’ordine 202 del D.L. 20 maggio 1941 n 60 modificato quanto all’entità della somma, dall’art. 2 della legge 14 marzo 1952, n. 128.

[27] Gli apolidi non possono essere iscritti negli albi. Della condizione di reciprocità si occupa l’art. 7 della legge 28 aprile 1938, n. 897, il quale così dispone:

«Quando a norma dei vigenti ordinamenti professionali la iscrizione di professionisti stranieri negli albi sia ammessa sotto la condizione di reciprocità, la condizione stessa è comprovata mediante attestazione insindacabile del Ministero degli Affari Esteri.

La precedente disposizione non si applica quando per la iscrizione dello straniero nell’albo sia richiesta dal regolamento professionale la esistenza di uno speciale accordo internazionale. Non si applica neppure quando l’accordo internazionale, pur non essendo preveduto dal regolamento professionale, ammette tuttavia la predetta iscrizione».

[28] Esame di Stato: vedere nota 22 all’art. 4.

[29] V. nota (1) all’art. 3 della legge: condanna superiore ai tre anni di reclusione o all’interdizione dall’esercizio della professione.

[30]Così stabilito dall’art. 2 della legge 25 aprile 1938, n. 897.

Questa disposizione implica una valutazione della condotta del richiedente da parte dell’organo giudicante, mentre con la disposizione del comma precedente basta la condanna ivi prevista per negare senz’altro l’iscrizione.

[31] Così stabilito dall’art. 3, comma secondo, del R.D. 27 ottobre 1927, n. 2145.

[32] Le sedute del Consiglio dell’ordine sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. V. art. 31.

[33] Il termine non è perentorio.

Le firme sui certificati di iscrizione nell’albo sono legalizzate dal Procuratore della Repubblica: legge 3 dicembre 1942, n. 1700; contenente norme sulla legalizzazione di firme.

[34] Questo articolo prevedeva nel suo testo originario il ricorso alla assemblea generale, ma l’art. 4 R.D. 27 ottobre 1927, n. 2145 attribuisce la competenza alla Commissione Centrale poi denominata Consiglio nazionale.

Al riguardo, v. note all’art. 6 della legge.

Il ricorso dev’essere accompagnato, a pena di irricevibilità, dalla ricevuta del versamento presso un Ufficio del registro della somma di L. 800, stabilita dall’art. 1 del D.L. 13 settembre 1946, n. 261.

[35] Circa il modo di presentare i ricorsi, vedasi il regolamento di procedura di cui alla precedente nota.

[36] Questi articoli, che si occupano delle norme procedurali dinanzi all’assemblea generale, in seguito all’attribuzione della competenza al Consiglio nazionale di cui al precedente articolo, debbono intendersi abrogati.

Il loro testo originario è il seguente:

Art. 11. – L’assemblea generale delibera sul ricorso in seduta plenaria, che dovrà essere convocata straordinariamente dal Consiglio dell’Ordine qualora non debba aver luogo, entro due mesi, dalla presentazione del ricorso, la convocazione ordinaria dell’assemblea. In tal caso questa decide sul ricorso in sede di convocazione ordinaria.

Art. 12. – La deliberazione è posa a maggioranza assoluta di voti, osservate le disposizioni dell’art. 28.

Il ricorrente ha diritto di essere inteso personalmente ed il presidente del Consiglio dell’Ordine ha egualmente diritto di esporre oralmente le ragioni della deliberazione adottata.

Alle notifiche delle deliberazioni dell’assemblea generale sarà provveduto nei modi e termini di cui all’art. 9.

Art. 13. – Contro la deliberazione dell’assemblea è ammesso reclamo, tanto da parte del richiedente la iscrizione quanto, se del caso, del Procuratore del Re, alla Commissione centrale di cui all’articolo seguente.

[37] Così deve intendersi modificato in seguito alle disposizioni dell’art. 10 e seg. del D.L.Lt. 23 novembre 1944, n. 382.

L’articolo nel suo testo originario prevedeva una Commissione centrale presso il Ministero dei Lavori Pubblici, che fu poi sostituita dal detto articolo 10 con le Commissioni centrali istituite presso il Ministero di grazia e giustizia e formate diversamente. Queste ultime Commissioni vennero poi dal D.L.Pr. 21 giugno 1946 denominate Consigli nazionali.

[38] Così stabilito rispettivamente dagli articoli 11, 13, 14, 15, 16 del D.L.Lt. 23 novembre 1944, n. 382.

[39] Questo articolo è stato ulteriormente modificato nel senso che è stato istituito con personale del Ministero di grazia e giustizia un Ufficio di segreteria dei Consigli nazionali professionali diretto da un magistrato (articolo 8 D.L.Pr. 28 maggio 1947, n. 597).

[40] Questo articolo deve ritenersi abrogato, come gli articoli 11, 12 e 13.

[41] Per l’art. 111 della Costituzione è anche ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

[42] V. anche art. 5 legge e art. 37 reg. prof.

L’art. 14 del D.L.Lt. 23 novembre 1944, n. 382, riportato nell’art. 14 del regolamento professionale, così dispone:

«I Consigli nazionali determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell’albo per le spese del proprio funzionamento».

Tale disposizione si concilia con quelle del testo, per cui, tutto al più, fermi rimanendo il 1° e il 3° comma del medesimo, si potrebbe così modificare il 2° comma.

I Consigli nazionali determinano la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell’albo per le spese del proprio funzionamento, e dettano le modalità per il versamento cui sono tenuti i Consigli degli Ordini».

[43] V. regolamento interno.

[44] Condanna a pena superiore ai tre anni di reclusione o all’interdizione dall’esercizio professionale. V. art. 3 legge e 7 reg. prof.

[45] L’articolo parlava di reclamo «all’assemblea generale dell’Ordine ed alla commissione centrale» e faceva richiamo, oltre che all’art. 10, anche agli artt. 13 e 16, ma, come già rilevato nell’art. 10, la competenza è stata modificata, e gli ultimi due articoli devono ritenersi abrogati.

[46] Si faceva richiamo oltre che all’art. 10, anche agli artt. 13 e 16: al riguardo v. nota all’articolo precedente.

[47] A termine dell’art. 17 del D.L.Lt. 23 novembre 1944, n. 382, le norme degli ordinamenti professionali continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme del decreto stesso.

Le norme di questo Capo, in parte sono rimaste abrogate in seguito alla separazione dell’Ordine degli ingegneri da quello degli architetti, in parte, e soprattutto quelle relative all’elezione del Consiglio dell’Ordine sono state profondamente modificate dal suddetto decreto.

Pertanto tutte le norme del Capo II che non hanno formato oggetto di modificazioni del su indicato decreto e non sono incompatibili con le disposizioni del decreto stesso, debbono ritenersi tuttora in vigore.

[48] L’articolo deve ritenersi in vigore per le ragioni indicate nella nota al Capo II, ma non per quanto riguarda l’elezione del Consiglio dell’Ordine, per cui la necessità di aggiungere il corsivo. Per l’elezione del Consiglio dell’Ordine sono state espressamente previste norme particolari dal D.D.Lt. 23 novembre 1944, n. 382, che sono riportate nella Sezione II.

[49] Sono state omesse le parole che seguivano: «saranno convocate nel termine stabilito dell’art. 30», perché salvo il termine stabilito per la convocazione dell’assemblea per l’elezione del Consigli dell’Ordine, il D.L.Lt. 23 novembre 1944, n. 382, non ha stabilito altri termini per le convocazioni delle adunanze generali.

[50] Tutte le assemblee: ordinarie e straordinarie.

[51] Così modificato dall’art. 2 comma, 2° del decreto su citato n. 382. Il testo originario del 3° comma è il seguente: «Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati nell’ordine del giorno».

[52]V. nota all’articolo precedente.

[53] Così modificato dall’art. 16, comma 2° del D.L.Lt. 23 novembre 1944 n. 382, riportato a pag. 29.

Il testo originario del primo comma dell’articolo è il seguente: «La presidenza delle adunanze sia ordinarie che straordinarie è tenuta dal presidente del Consiglio dell’Ordine; in caso di assenza del presidente e, dove esista, del vice – presidente, il consigliere più anziano fra i presenti assume la presidenza».

Non è ora prevista la carica di vice – presidente.

La prima parte del comma è prevista dal precedente art. 27.

[54] Circa lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario straordinario, v. art. 57.

[55]Così modificato dall’art. 2, primo comma, del D.L.Lt. 23 novembre 1944, n. 382, riportato a pag. 69.

il testo originario è il seguente:

«I Componenti del Consiglio dell’Ordine sono eletti dagli iscritti nell’albo, convocati in adunanza ordinaria entro il mese di gennaio».

[56]Così stabilito dall’art. 3, commi l°, 2°, 3° e 4°, del suddetto decreto n. 382.

[57] Così modificato dall’art. 1, parte seconda, del D.L.Lt. 23 novembre 1944 n. 382. Il testo originario è il seguente: «Il Consiglio si compone di cinque membri negli ordini comprendenti fino a cinquanta iscritti; di sette in quelli fino a 200; di nove sino a 500; di undici negli altri».

[58] Così stabilito dall’art. 16 comma 1° del suddetto decreto n. 382. Vedere anche art. 8.

L’articolo aveva un secondo comma, che stabiliva la rappresentanza proporzionale degli ingegneri e degli architetti nel Consiglio, ma esso deve ritenersi abrogato, perché ora l’Ordine degli ingegneri e quello degli architetti sono distinti.

[59] Così stabilito dall’art. 15 comma 1°, del D.L.Lt. 23 novembre 1944 n. 382.

[60]Così modificato dall’art. 15, comma 3°, del suddetto decreto n. 382.

Il testo originario dell’articolo 32 è il seguente:

«I membri del Consiglio durano in carica due anni. Alla fine del primo anno decade dal mandato la metà, dedotto uno dal numero totale.

La designazione dei membri per i quali ha luogo la decadenza è fatta mediante sorteggio.

I membri sono rieleggibili.

In caso di vacanza di un posto di consigliere, il Consiglio procede d’ufficio a surrogare il mancante sino alla convocazione della assemblea generale ordinaria».

[61] I commi originari 5° e 6° dell’articolo sono stati così modificati dagli articoli 4 e 5 del D.L.Lt. 23 novembre 1944, n. 382.

Gli altri commi amo stati sostituiti dalle nuove disposizioni dello stesso decreto riportate negli articoli precedenti.

Il testo originario, dell’art. 33 è il seguente:

«L’elezione dei consiglieri ha sempre luogo a scrutinio segreto.

La votazione ha luogo contemporaneamente, mediante due urne distinte per i consiglieri da eleggersi nella categoria degli ingegneri e per quelli da eleggersi nella categoria degli architetti.

Ogni iscritto vota per un numero eguale a quello spettante alla propria categoria.

Ciascuna categoria dovrà avere almeno un rappresentante nel Consiglio dell’Ordine.

Sono proclamati eletti coloro che ottennero maggior numero di voti. In caso di parità di voti, costituisce preferenza l’anzianità di età.

Il presidente, assistito dai due più anziani tra i presenti, compie lo scrutinio dei voti e proclama immediatamente gli eletti. Cura poi che il risultato delle elezioni sia comunicato al Primo presidente ed al Procuratore generale della Corte di appello, nonché al presidente del Tribunale.

[62] Così modificato dall’art. 6 del D.L.Lt. 23 novembre 1944, n. 382.

[63] Soltanto questo comma (v. nota al Capo Il, sez. I°) deve ritenersi in vigore del testo originario dell’articolo, il quale è il seguente:

«Se, dopo avvenuta la proclamazione degli eletti, ma prima che sia sciolta l’adunanza, sorga contestazione sulla regolarità della elezione, le schede sono custodite sotto sigillo ed unite al verbale dell’adunanza, il quale sarà comunicato in copia al Procuratore del contrario, le schede sono bruciate.

La elezione non può essere impugnata ove non sia sorta la contestatore di cui al precedente comma.

La impugnativa ha luogo innanzi all’assemblea generale mediante ricorso motivato e presentato, con la firma di almeno cinque iscritti, entro il termine di giorni 15 dal giorno della elezione.

Copia del ricorso è notificata, nello stesso termine, ai membri del Consiglio, i quali possono presentare le loro deduzioni in sede di discussione innanzi all’assemblea.

Nello stesso termine può pure avanzare ricorso il Procuratore del Re.

Il ricorso non ha in alcun caso effetto sospensivo.

Contro le deliberazioni dell’assemblea generale è ammesso ricorso alla Commissione centrale in conformità degli articoli 13 e 16 del presente regolamento».

[64] Così modificato dall’art. 2, comma 2°, prima parte, del D.L.Lt. 23 novembre 1944, n. 382.

[65] Attribuzioni del Consiglio dell’Ordine: v. anche art. 5 della legge.

[66] E’ invalso il sistema della tariffa professionale a carattere nazionale.

[67] vedi anche articoli 27 e 28.

[68] Sono state omesse le seguenti parole: «e, dove esiste, del vice presidente», perché tale carica non è ora prevista.

[69] La disposizione di questo articolo è stata modificata ed è riportata nell’art. 32, commi 3° e 4°: il testo originario è il seguente:

«II consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre adunanze consecutive, è considerato dimissionario. Il Consiglio dell’Ordine provvede alla sua surrogazione sino alla convocazione dell’assemblea generale ordinaria».

[70] V. nota 29.

[71] Si faceva richiamo anche agli articoli 13 e 16, i quali come già detto devono ritenersi abrogati.

[72] V. nota 34 all’art. 10.

Il testo originario dell’articolo è il seguente

«Le deliberazioni del Consiglio in materia disciplinare possono essere impugnate dall’incolpato innanzi all’assemblea generale nel termine di giorni quindici dall’avvenuta notificazione.

Possono inoltre essere impugnate innanzi alla stessa assemblea generale dal Procuratore del Re nel termine di giorni dieci dalla comunicazione ufficiale che g1iene è fatta dal segretario del Consiglio dell’Ordine entro cinque giorni.

Contro le deliberazioni dell’assemblea generale è dato ricorso alla Commissione centrale sia all’interessato che al Procuratore del Re, in conformità degli articoli 13 e 16 del presente regolamento.

[73] L’articolo prevedeva il ricorso anche all’assemblea generale, ma, come da precedenti annotazioni, tale ricorso non è più ammesso.

[74] Così stabilito dalla legge 3 agosto 1949, n. 536.

[75] Attribuzioni degli ingegneri civili sono previste dall’art. 18 del regolamento per i geometri approvato con R.D. 11 febbraio 1921 n. 274.

– E’ prevista una competenza esclusiva degli ingegneri e degli architetti, secondo le rispettive attribuzioni, dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2229 (pubblicato nel suppl. ord. della Gazz. Uff. del 18 aprile 1940, n. 92), in materia di opere di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa interessare l’incolumità delle persone.

– Decreto ministeriale 9 agosto 1954: Scuole per conducenti di automobili: «il direttore della scuola deve essere fornito della laurea di ingegneria o di diploma di Istituto industriale ad indirizzo meccanico».

Protezione del diritto di autore: v. legge 22 aprile 1941, n. 633 e relativo regolamento approvato con R.D. 18 maggio 1942, 1369.

[76] Legge 20 giugno 1909, n. 364:

Art. l. – Sono soggette alle disposizioni della presente legge le cose immobili o mobili che abbiano interesse storico, archeologico paletnologico o artistico.

Ne sonno esclusi gli edifici e gli oggetti d’arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant’anni.

Tra le cose mobili sono pure compresi i codici, gli antichi manoscritti, gli incunabuli, le stampe e le incisioni rare e di pregio e le cose d’interesse numismatico.

[77] V. nota all’articolo precedente.

[78] (1) a) R.D. 27 ottobre 1927, n. 2145:

Art. l. – «L’albo degli ingegneri è separato da quello degli architetti.

Gli iscritti nell’albo degli ingegneri, i quali si trovino nelle condizioni indicate nell’art. 54 del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto, approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, hanno diritto di compiere tutte le mansioni di spettanza della professione di architetto e possono ottenere perizie ed incarichi a questa relative; senza bisogno di essere iscritti anche nell’albo degli architetti. E’ però in loro facoltà di chiedere l’iscrizione anche in questo albo.

Egualmente gli iscritti nell’albo degli architetti, che si trovino nelle condizioni di cui nei capoversi del medesimo art. 54, hanno facoltà di esercitare le mansioni ivi indicate, anche ai fini di perizie o di incarichi, senza diritto di iscrizione nell’albo degli ingegneri»,

b) R.D.L. 3 agosto 1930, n. 1296; convertito nella legge 15 dicembre 1930, n. 1798:

Art. 2. – Coloro i quali abbiano il diploma di ingegnere – architetto, di cui è menzione nell’art. 54, comma 2°, del regolamento approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, possono chiedere la iscrizione, oltre che nell’albo degli architetti, anche in quello degli ingegneri, fermo rimanendo la limitazione dell’attività professionale stabilita nel suddetto articolo 54, comma 2°. Di tale limitazione deve essere fatta menzione nell’albo per ciascuno degli iscritti.

[79] R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909:

Art. 6. – Le lauree, o i diplomi, che saranno conseguiti fino al 31 dicembre 1925, da coloro che precedentemente alla pubblicazione del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, furono regolarmente iscritti a tutti gli anni di corso stabiliti dagli ordinamenti universitari per il conferimento delle lauree o diplomi cui aspiravano, avranno agli effetti della abilitazione all’esercizio professionale, lo stesso valore delle lauree o diplomi conseguiti entro il 31 dicembre 1923.

[80] Così modificato dagli articoli 8 e 9 del D.L.Lt. 23 novembre 1944, n. 382.

Il testo originario dei commi modificati è il seguente:

«Il Ministro per la giustizia, – sentito il parere del Consiglio di Stato – può sciogliere il Consiglio dell’Ordine, ove questo, chiamato alla osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista a violarli o a non adempierli, ovvero per altri gravi motivi.

In tal caso, le attribuzioni del Consiglio sono esercitate dal presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato, il quale, nel termine di tre mesi, deve convocare l’assemblea generale dell’Ordine per la elezione del Consiglio.

Qualora il Consiglio dell’Ordine, per qualsiasi motivo, cessasse di funzionare, il presidente del Tribunale provvede alla temporanea conservazione dell’archivio e dell’attività patrimoniale dell’Ordine stesso e riferisce al Ministero della giustizia per gli opportuni provvedimenti».

[81] Secondo comma dell’articolo che può omettersi:

«Le Sezioni distaccate delle Corti di appello hanno le stesse attribuzioni delle Corti di appello, giusta l’art. 48 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2786».

[82] Questo articolo ha esaurito la sua efficacia; il testo è il seguente:

«Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, nel capoluogo di ogni provincia il primo presidente della Corte di appello, o nelle provincie che non sono sede di Corte di appello, il presidente del Tribunale invita, con i mezzi di pubblicità che ritiene più convenienti coloro che hanno conseguito il diploma di ingegnere e di architetto dagli Istituti indicati nell’art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, o si trovino nelle condizioni stabilite dagli articoli 3, 8, 9 e 10 della legge stessa, o dall’art. 74 del presente regolamento a presentare domanda redatta nel modo indicato dall’art. 7 dei presente regolamento e munita dei documenti ivi stabiliti e di quegli altri che il richiedente stimi opportuni».

[83] R.D.L. 25 settembre 1924, n. 1585 – Disposizioni concernenti la istruzione superiore (Gazzetta Ufficiale, 18 ottobre 1924):

Art. 31. – Fermo rimanendo il disposto dell’art. 6 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, le lauree e i diplomi conferiti sino a tutto il 31 dicembre 1924 o dalle Università e dagli Istituti superiori avranno agli effetti dell’abilitazione all’esercizio professionale, lo stesso valore delle lauree e dei diplomi conseguiti entro il 31 dicembre 1923.

[84] RD. 31 dicembre 1923, n. 2909: vedi nota 2 all’art. 54.

[85] Questi articoli hanno esaurito la loro efficacia; v. anche le note agli articoli 9 e 10 della legge. Il testo degli articoli è il seguente:

Art. 64 – Colmo che chiedano la iscrizione a termini dell’art. 9 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, devono unire alla domanda quietanza del ricevitore del registro, che attesti il versamento della somma di L. 500 a termini del succitato art. 9 ultimo capoverso. Essi devono inoltre fornire:

a) la prova di avere esercitato lodevolmente da dieci anni la professione e di ingegnere o di architetto mediante una relazione particolareggiata e documentata della loro vita professionale, specificando gli incarichi esperiti con indicazioni di date e località e di quanto altro possa agevolare il controllo;

h) la prova di avere cultura sufficiente per l’esercizio della professione di ingegnere o di architetto mediante presentazione di titoli di studio, di certificati di esame, di pubblicazioni d’indole scientifica, tecnica e artistica, di relazioni, studi, esperimenti e prove.

L’interessato, ove lo creda, può chiedere alla Commissione di cui all’art. 9 capoverso I, della suindicata legge 24 giugno 1923, di dimostrare la sufficiente cultura mediante esame.

Art. 65. – Coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 1, 3 e 8 della legge 24 giugno 1923 n. 1395 devono presentare la domanda nella cancelleria della Corte o del Tribunale nel termine di tre mesi dalla pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 59, se risiedono nel Regno, e di sei mesi, se risiedano all’estero.

Il termine è di sei mesi a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento per coloro che domandano la iscrizione a norma dell’art. 9 della legge suddetta.

Art. 66 – Il primo presidente della Corte o il presidente del Tribunale, scaduto il termine rispettivamente, di tre o di sei mesi, indicato nell’art. 65, comma primo, e prese in esame le domande presentate, decide sulle stesse, accordando o negando la iscrizione.

Contro tale decisione non è ammessa impugnazione, ma l’interessato può rinnovare la domanda d’iscrizione al Consiglio dell’Ordine, non appena costituito.

L’interessato ed il Procuratore del Re hanno diritto d’impugnare la decisione del Consiglio giusta la disposizione dell’art. 10, del presente regolamento, riservato sempre il ricorso alla Commissione centrale, a norma degli articoli 13 e 16.

Art. 67 – Dopo compiute operazioni di cui all’articolo precedente e formato l’albo a termini dell’art. 11 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, il primo presidente della Corte di appello o il presidente del Tribunale indice l’assemblea generale per la elezione del Consiglio dell’Ordine, uniformandosi a norme del presente regolamento.

L’adunanza generale è presieduta dal primo presidente della Corte di appello o dal presidente del Tribunale, delegato dal rispettivo presidente.

Art. 68 – Le domande presentate agli effetti dell’art. 9 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e di cui all’art. 65, comma 20, del presente regolamento devono essere inviate, scaduto il termine di sei mesi, alle Commissioni indicate nello stesso art. 9 in ragione della rispettiva competenza.

Le Commissioni compilano la lista degli aspiranti per regioni, determinando in base alla residenza e fanno poi, per il tramite del presidente, le opportune richieste al Ministero dell’istruzione per la nomina di due liberi professionisti a norma dell’art. 9 capoverso 20 della suindicata legge.

Le Commissioni esaurite le operazioni, trasmettono gli atti al Consiglio dell’Ordine, il quale, con lettera raccomandata, comunicata agli interessati le decisioni delle Commissioni stesse, contro le quali non è ammesso alcun ricorso.

Ove la decisione della Commissione sia favorevole e sussistano le altre condizioni stabilite dalla suddetta legge e dal presente regolamento, il Consiglio dell’Ordine procede alla iscrizione del richiedente nell’albo. In caso contrario, respinge la domanda, salvo all’interessato il ricorso in conformità degli articoli 10, 13 e 16 del presente regolamento.

Art. 69 – Coloro che si trovino nelle condizioni stabilite dall’articolo 10 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, devono corredare le domande con titoli e documenti particolareggiati, comprovanti di avere esercitato lodevolmente per cinque anni la professione di architetto.

Le domande sono esaminate dalla competente Commissione con l’osservanza delle disposizioni dell’Articolo precedente.

La Commissione può anche tener conto di manifestazioni della attività dell’aspirante, quali progetti, concorsi e pubblicazioni.

La Commissione, esaurite le operazioni, trasmette gli atti al Consiglio dell’Ordine, il quale con lettera raccomandata, comunica agli interessati le decisioni della Commissione stessa, contro le quali non è ammesso alcun ricorso.

Ove la decisione della Commissione sia favorevole e sussistano le altre condizioni dal presente regolamento, il Consiglio dell’Ordine procede alla iscrizione del richiedente nell’albo. In caso contrario, respinge la domanda, salvo all’interessato il ricorso in conformità degli articoli 11 13 e 16 del presente regolamento.

Nell’albo sono indicate la data del diploma di professore di disegno architettonico e quella d’iscrizione nell’albo stesso.

Art. 70 – Ai fini dell’art. 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, coloro che esercitano la professione di architetto dal l° gennaio 1922 continueranno a godere fino al 31 dicembre 1926 dello stato di fatto e degli usi e consuetudini esistenti in ciascuna circoscrizione di Ordine sia riguardo all’esercizio della professione che all’uso del titolo.

Essi a tale uopo devono fare apposita dichiarazione al Consiglio dell’Ordine, alla cui vigilanza restano sottoposti.

Art. 71 – 1 termini stabiliti dagli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, sono perentori e non possono essere prorogati per alcun motivo.

[86] Agli ingegneri e agli architetti contemplati dall’articolo competente rispettivamente il titolo di «dottore in ingegneria» e di «dottore in architettura» a norma dell’art. 330 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, riportato a pag. 93.

[87] Per l’esercizio professionale e l’iscrizione nell’albo degli architetti e dei tecnici (baumeister) delle nuove provincie, v. R.D. 3 settembre 1926, n. 1660.

[88] A questo articolo è stata apportata la seguente modificazione dalla Legge 5 aprile 1950, n. 280:

Articolo unico – L’elenco speciale supplementare e transitorio di cui all’art. 74 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, è soppresso.

I geometri civili autorizzati delle nuove province compresi nel predetto elenco sono iscritti, con il titolo di «ingegnere topografo» negli albi degli ingegneri dei territori annessi all’Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1778.

Resta ferma la delimitazione dell’attività professionale contenuta nel terzo comma del citato art. 74.

[89] Avvertenze:

– Gli articoli da 1 a 16 di questo decreto sono stati inseriti nel regolamento professionale degli ingegneri e degli architetti riportato innanzi.

– Alla denominazione di Commissioni centrali usata dal decreto deve intendersi sostituita, in base all’art. 2 del D.L.P.r. 21 giugno 1946, n. 6, quella di Consigli nazionali.

[90] (1) Ora L. 200

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