Regolamento per gli ingegneri membri di commissioni edilizie | Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno

Regolamento per gli ingegneri membri di commissioni edilizie

Regolamento per gli ingegneri membri delle Commissioni Edilizie dei Comuni della Provincia di Ascoli Piceno.
(Testo approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri nella seduta del 24/10/2005)
Premessa

Il presente regolamento vale per tutti gli Ingegneri membri delle Commissioni edilizie dei Comuni della Provincia di Ascoli Piceno a qualsiasi titolo nominati.
La violazione delle norme contenute nel presente regolamento costituisce violazione di norma deontologica. Nei confronti degli Ingegneri commissari che non abbiano rispettato i doveri e le indicazioni del presente regolamento, il Consiglio Direttivo dell’Ordine, ai sensi del “Regolamento per le professioni di Ingegnere e Architetto” approvato con R.D. 23/10/25 n. 2537, potrà aprire procedimenti per giudizi disciplinari.

Definizione del ruolo dell’Ingegnere membro di commissione edilizia

Il ruolo di commissario a qualsiasi titolo nominati comporta:

a) attività di apporto professionale alle amministrazioni comunali al fine di offrire un contributo al lavoro di tutte le categorie tecnico-professionali in genere (dipendenti della Pubblica Amministrazione e liberi professionisti);

b) attività di rappresentanza e di tutela dei diritti della categoria professionale dell’Ingegnere;

c) attività di sorveglianza dei comportamenti professionali dei colleghi, Ingegneri e non;

d) attività di contributo socio-culturale nei riguardi della collettività in genere.

L’incarico di componente può essere accettato dall’iscritto se e solo se:

– non è stato componente della medesima Commissione, a qualsiasi titolo, nella precedente composizione;
– ritiene di avere il tempo disponibile e la possibilità di poter assolvere il compito assegnatogli con la massima serietà e coscienza, unite ad un sensibile e responsabile impegno culturale in modo tale da affermare la sua qualificante presenza in seno alla Commissione.

La carica di “Commissario in rappresentanza dell’Ordine” è volontaria e deriva da una autocandidatura con la quale l’ingegnere si è proposto all’Ordine Professionale per essere inserito in un apposito elenco degli “Esperti” disponibili a svolgere tale mandato, con nomina effettuata secondo le norme dell’apposito regolamento dell’Ordine.
L’Ingegnere iscritto all’albo professionale potrà partecipare ad una e una sola Commissione Edilizia Comunale, in qualità di “Commissario in rappresentanza dell’Ordine”.

1. Doveri dell’Ingegnere membro di Commissione nei riguardi del proprio Ordine.

1.1 Obbligo di comunicazione all’Ordine della nomina di commissario.

L’Ingegnere nominato a qualsiasi titolo membro di Commissione Edilizia Comunale dovrà darne comunicazione all’Ordine entro sette giorni dalla nomina.

1.2 Obbligo di frequenza a tutte le commissioni.

Gli Ingegneri sono impegnati ad essere sempre presenti, salvo comprovati motivi, a tutte le sedute della Commissione. Potranno essere presi provvedimenti di revoca e sostituzione nei confronti dei colleghi Ingegneri rappresentanti dell’Ordine da parte dei quali non risulti l’assidua frequenza nelle commissioni di cui sono stati nominati membri.

1.3 Tutela della categoria.

L’Ingegnere commissario è tenuto, immediatamente, a segnalare in forma scritta al Presidente dell’Ordine tutti i casi di progetti firmati da tecnici fuori dei limiti delle rispettive competenze.

1.4 Sorveglianza del prestigio e del decoro della categoria.

L’Ingegnere commissario è tenuto a segnalare in forma scritta al Presidente dell’Ordine tutti i casi di comportamento da parte di Ingegneri nei quali si ravvisino motivi di scorrettezza e di non rispetto delle norme etiche e deontologiche, non solo nei riguardi dei colleghi Ingegneri, ma anche nei riguardi di committenti, di professionisti iscritti in altri Ordini o Collegi, e di terzi in genere.

1.5 Obbligo di collaborare con il Consiglio dell’Ordine.

L’Ingegnere commissario è tenuto a partecipare a riunioni organizzate dall’Ordine quali occasioni di dibattito e di confronto sulle esperienze e sui problemi inerenti al mandato ricevuto. Inoltre l’Ingegnere Commissario è tenuto, a riferire all’Ordine, di persona o, ogni qualvolta richiesto, con circostanziata relazione scritta (eventualmente secondo un modello predisposto dalla stesso Ordine), sullo svolgimento dei lavori della Commissione edilizia del Comune di cui fa parte a qualsiasi titolo nominato.

1.6 Obbligo di comunicazione all’Ordine della scadenza del mandato.

L’Ingegnere Commissario, a qualsiasi titolo nominato membro di Commissione Edilizia Comunale, alla scadenza del suo mandato, dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ordine.

2. Norme alle quali l’ingegnere membro di Commissione Edilizia deve attenersi.

2.1 Diritti del Cittadino e del Professionista

L’Ingegnere membro di commissione edilizia è tenuto a richiedere che i progetti vengano sottoposti all’esame della commissione nel rispetto della loro successione crono-temporale di presentazione (data di deposito della pratica presso l’ufficio protocollo del Comune).

2.2 Istruttoria

L’Ingegnere membro di commissione edilizia è tenuto a verificare:
– che il parere espresso dal tecnico istruttore sia, oltreché chiaro, da egli medesimo sottoscritto con esplicita dichiarazione circa la completezza della documentazione presentata e circa la piena conformità del progetto alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti;

– che il progetto, ove previsto, preliminarmente all’esame della commissione, sia stato esaminato ed abbia ottenuto tutti i pareri degli altri organi preposti.

In caso contrario il commissario Ingegnere deve astenersi dall’esaminare il progetto verbalizzando con chiarezza la motivazione dell’astensione.

2.3 Lavoro nella Commissione

L’ingegnere membro di commissione edilizia, a qualsiasi titolo nominato, è obbligato, per espressa prescrizione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno, a:

a) astenersi dal prendere in esame, in sede di commissione, progetti che presentino caratteristiche di insufficienza o di incompletezza ai fini di una loro chiara comprensione e definizione (anche se l’istruttoria d’ufficio presenta parere favorevole). Le motivazione dell’astensione devono essere verbalizzate con chiarezza.

b) controllare che tutti gli elaborati progettuali presentati (rilievi, rappresentazione dello stato attuale, grafici di progetto documentazione catastale, relazioni, documentazione fotografica, ecc. .) siano firmati da un tecnico progettista regolarmente iscritto al rispettivo Albo Professionale. La stessa regola deve valere, oltretutto per un principio di perequazione nei riguardi del privato cittadino, anche nei confronti di progetti presentati da Enti Pubblici o di diritto pubblico (TELECOM, ENEL, etc .).

c) verificare, prima di entrare nel merito, che i progetti presentati:

1. indichino chiaramente il o i progettisti e portino la firma di tecnici entro i limiti di loro competenza professionale a termini di legge e secondo le direttive e delibere dell’Ordine;

2. non portino firme congiunte di tecnico laureato con tecnico diplomato qualora le opere esulino dalle competenze professionali di quest’ultimo al fine di evitare che possono risultare integrati gli estremi di concorso in esercizio abusivo della professione.

In caso l’ingegnere commissario rilevasse la sussistenza di alcuni dei motivi di incompetenza professionale a termine delle leggi vigenti e secondo le direttive e delibere dell’Ordine dovrà emettere il seguente parere da far mettere a verbale:

“Visto il regolamento dell’Ordine degli Ingegneri per i membri delle Commissioni edilizie dei Comuni della Provincia di Ascoli Piceno che obbliga gli iscritti ad evidenziare e a verbalizzare la problematica delle competenze professionali, ritenuto quindi doveroso ed opportuno, anche al fine di evitare sanzioni disciplinari da parte del predetto Ordine, il sottoscritto (nome e cognome), rilevato che le opere in oggetto non rientrano nella sfera delle competenze professionali del tecnico progettista a norma del vigente regolamento della professione di geometra R.D. 11.02.1929 n. 274 (ovvero di ingegnere ed architetto R.D. 23.10.1925 n. 2537), esprime parere contrario all’approvazione della pratica, per quanto attiene il problema delle competenze professionali portando la questione all’attenzione dell’ufficio tecnico.

Inoltre ogni caso rilevato dovrà essere tempestivamente comunicato in forma scritta al Presidente dell’Ordine degli Ingegneri.

Il Presidente dell’Ordine e il Consiglio Direttivo, nell’ambito delle proprie funzioni, accertata la violazione, si impegneranno a provvedere e a promuovere tutte le azioni necessarie ivi comprese quelle giuridiche e legali del caso anche in sede di Magistratura Ordinaria a tutela del pubblico interesse nonché della categoria professionale dell’Ingegnere ed a promuovere tutti i provvedimenti e le sanzioni disciplinari nei riguardi degli eventuali propri iscritti responsabili.

2.4 Verbale della Commissione

L’ingegnere membro di commissione edilizia è tenuta a:

a) controllare la regolarità di compilazione del verbale di ogni commissione tenutasi.

b) verificare che il parere verbalizzato sia chiaro e inequivocabile: favorevole, contrario, sospeso, rinviato (per supplemento di istruttoria).

c) esigere, in caso di pareri non espressi all’unanimità, che vengano verbalizzati nominativamente i voti favorevoli, contrari e astenuti.

d) rifiutare la dizione “approvato a condizione” (fatti salvi i casi in cui le condizioni dettate dalla commissione non alterino significativamente le soluzioni progettuali: le condizioni dovranno in tal caso essere formulate in termini di prescrizioni. Prima del rilascio del permesso di costruire dovranno comunque essere presentati all’Ufficio Edilizia Privata nuovi grafici progettuali corretti i quali dimostrino con chiarezza che il progettista ha recepito le “prescrizioni “formulate dalla Commissione: responsabile di ciò rimane comunque solo e soltanto l’ufficio edilizia privata del Comune.

2.5 Validità legale della Commissione.

L’ingegnere membro di commissione edilizia è tenuta a controllare che sussista sempre, sia all’inizio che durante la riunione, il numero legale previsto dal regolamento edilizio del rispettivo Comune. Rifiutarsi di accettare che commissari assenti vengano dati, anche se con il loro consenso, presenti: i pareri espressi da commissioni, non composte da numero legale sono invalidabili e comportano anche responsabilità penali.

2.6 Compiti del Commissario

Sulla base dei precedenti punti (in particolare il punto 2.2 che attribuisce al tecnico istruttore la piena ed esclusiva responsabilità circa la conformità del progetto alle norme urbanistiche ed edilizie) il commissario, una volta effettuato il preliminare controllo circa il rispetto delle norme procedurali, dovrà basare la sua valutazione in modo oggettivo, garantendo uniformità sui criteri di giudizio nei confronti di tutte le pratiche esaminate. In particolare i Commissari dovranno rispettare la libertà nella composizione architettonica curando che gli interventi siano frutto di una elaborazione progettuale che sia stata sviluppata tenendo conto delle condizioni ambientali ed edilizie esistenti nella località in cui dovranno essere realizzati.

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