Regolamento delle Commissioni Consultive | Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno

Regolamento delle Commissioni Consultive

Regolamento delle Commissioni Consultive

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno, al fine di agevolare lo svolgimento delle prestazioni professionali da parte dei propri iscritti, individuate nel Capo IV del Regolamento per le professioni di Ingegnere e di Architetto di cui al R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, proseguendo quanto già disposto nel passato, istituisce Commissioni operative allo scopo di contribuire all’interscambio professionale, alla conoscenza reciproca ed all’aggiornamento tra i propri iscritti, nonché consentire una più diretta partecipazione all’attività istituzionale, informativa e propositiva dell’Ordine a supporto dell’esercizio professionale.

Art. 1 – Definizioni

Consigliere Coordinatore è un Consigliere in carica dell’Ordine, nominato dal Consiglio su proposta del Presidente. Egli ha il compito di raccordare l’attività della Commissione con il Consiglio.

Il Presidente della Commissione, svolge le funzioni meglio individuate e descritte in seguito, ed è eletto dai componenti della Commissione.

Membri o componenti della Commissione, sono iscritti all’Albo, in regola con la quota di iscrizione, che facciano richiesta di partecipazione e la cui candidatura sia stata deliberata dal Consiglio dell’Ordine.

Art. 2 – Istituzione, formazione e scioglimento delle Commissioni

Il Consiglio dell’Ordine delibera:

– L’istituzione di una Commissione contestualmente alla nomina di un Consigliere Coordinatore;

– La composizione della Commissione tra gli iscritti che ne abbiano fatta richiesta;

– L’eventuale scioglimento della Commissione, prima della scadenza naturale, qualora si rendesse necessario.

Art. 3 – Composizione e funzionamento della Commissione

Sono di diritto membri della Commissione tutti gli ingegneri iscritti all’Albo di Ascoli Piceno che intendano partecipare ai lavori della Commissione, facendone richiesta all’Ordine, e che siano in regola con la quota annuale, il cui nominativo sia stato approvato dal Consiglio dell’Ordine, nonché il Consigliere Coordinatore.

E’ ammessa ai lavori della Commissione la partecipazione di soggetti non iscritti all’Albo in qualità di esperti; essi sono invitati ai lavori dal Presidente della Commissione d’intesa con il Consigliere Coordinatore.

I componenti partecipano responsabilmente alle iniziative ed alle attività della Commissione; sono quindi tenuti a farne parte per tutta la sua durata, intervenendo assiduamente.

Le presenze alle sedute della Commissione dovranno risultare dai verbali; i membri che non abbiano partecipato a più di tre riunioni consecutive senza addurre giustificati motivi, possono essere destituiti dal Consiglio.

La Commissione, configurandosi come un organo di carattere propositivo e consultivo all’attività del Consiglio dell’Ordine, può essere da questo incaricata di programmi ed attività specifiche, quali la produzione di pareri e di documenti.

La Commissione esplica, prevalentemente, i seguenti compiti:

– studiare ed approfondire le tematiche che interessano l’esercizio della professione di ingegnere, in qualsiasi forma esplicitata, con particolare riguardo alla salvaguardia del titolo, dell’etica e della deontologia professionale, nonché alla tutela ed alla determinazione delle attribuzioni proprie dell’attività dell’ingegnere;

– valutare ed approfondire, eventualmente suggerendo emendamenti, le leggi ed i regolamenti interessanti lo svolgimento delle attività professionali, nell’esclusivo interesse della società civile.

Art. 4 – Consigliere Coordinatore

Contestualmente alla delibera di istituzione di una Commissione, il Consiglio dell’Ordine nomina un Consigliere Coordinatore, con il compito di organizzare, nel più breve tempo possibile, l’attività della Commissione, elaborando, in raccordo con il Consiglio, un documento che individui gli scopi e gli obiettivi che la Commissione si propone di raggiungere.

Convoca le riunioni della Commissione sentito il Presidente della stessa.

Decade dal proprio compito alla decadenza della carica di Consigliere.

La sua eventuale sostituzione è disposta dal Consiglio dell’Ordine dietro richiesta del Coordinatore stesso, o nel caso in cui il Consiglio lo ritenga necessario, con deliberazione a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 5 – Presidente della Commissione

Il Presidente viene eletto dai membri della Commissione con la maggioranza dei voti dei presenti nella prima riunione, convocata e presieduta dal Consigliere Coordinatore. Tale seduta è valida se è presente la maggioranza dei membri della Commissione.

Il Presidente della Commissione permane in carica fino al rinnovo della Commissione, decade dalla carica, oltre che al termine del mandato, a seguito di provvedimento adottato dal Consiglio dell’Ordine o per sua richiesta.

Il Presidente della Commissione ha funzione di rappresentanza della Commissione; opera in collegamento ed in sintonia con il Consigliere Coordinatore e risponde del proprio operato al Consiglio dell’Ordine. E’ sostituito, in caso di impedimento a partecipare, dal componente più anziano.

Può ricevere specifiche deleghe di rappresentanza dal Presidente dell’Ordine.

Il Presidente della Commissione, sulla base del documento elaborato dal Coordinatore, traccia ed organizza il programma delle attività, delinea le funzioni, propone l’istituzione di sottocommissioni, articola i lavori ed esercita le funzioni normalmente connesse alla sua carica. Propone al Presidente dell’Ordine eventuali documenti o lettere interne all’Ordine, che sigla.

Nomina ad ogni seduta il membro di commissione che funge da Segretario verbalizzante.

Art. 6 – Insediamento e durata della Commissione

La Commissione si insedia ad ogni rinnovo del Consiglio dell’Ordine con la prima convocazione del Consigliere Coordinatore e, salvo eventuale scioglimento anticipato della Commissione disposta dal Consiglio, prosegue i propri lavori fino alla scadenza del Consiglio dell’Ordine.

Gli scopi, i membri e le attività programmate possono essere riconfermati dal nuovo Consiglio dell’Ordine, così da assicurarne la continuità di intenti e di impegni.

Art. 7 – Aspetti economici

Il Consiglio dell’Ordine, su proposta del Consigliere Coordinatore e/o del Presidente della Commissione, delibera eventuali contributi economici, nell’ambito delle risorse disponibili, ad attività, pubblicazioni, convegni, ecc. proposte dalla Commissione.

Art – 8 Riunione della Commissione

La Commissione è convocata dal Consigliere Coordinatore sentito il Presidente della Commissione, mediante fax, lettera o E-Mail.

Il Consigliere Coordinatore d’intesa con il Presidente della Commissione, redige il calendario delle riunioni, stabilendo il giorno e l’ora.

Ad ogni riunione della Commissione è redatto un verbale, a cura del Segretario della Commissione.

Il verbale è approvato dalla Commissione, a maggioranza.

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